IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1999, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con il quale viene definito, sulla base dei criteri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1998, il riparto tra le regioni e le province autonome del Fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e borse di studio che, per l'anno 1999, ammonta a L. 150.000.000.000; Visto l'art. 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale vengono indicati i criteri di riparto del Fondo per l'anno 2000; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 5 agosto 1999; Vista la nota in data 29 luglio 1999 con la quale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato alla predetta Conferenza l'impegno del governo ad attivare un tavolo tecnico Stato-regioni per la revisione dei criteri di riparto da adottarsi per l'anno 2000; Vista la nota in data 5 agosto 1999 con la quale il Ministero ha reso noto al coordinamento tecnico interregionale della regione Campania l'attivazione del predetto tavolo tecnico; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 20 gennaio 2000 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche dei criteri di riparto del Fondo integrativo per l'anno 2000; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Art. 1. Destinazione del Fondo 1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari". Nell'utilizzo del Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, e' riconosciuta la priorita' di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. 2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto. 3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome a: a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali; b) concessione di contributi integrativi delle borse di studio finalizzati alla partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilita' internazionale con priorita' per quelli promossi dall'Unione europea; c) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.