IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22
settembre 1999, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 2
dicembre  1991,  n.  390, con il quale viene definito, sulla base dei
criteri  di  cui  all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 30 luglio 1998, il riparto tra le regioni e le province
autonome  del  Fondo  integrativo  per  la  concessione  dei prestiti
d'onore  e  borse  di  studio  che,  per  l'anno  1999,  ammonta a L.
150.000.000.000;
  Visto  l'art.  3  del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  con il quale vengono indicati i criteri di riparto del
Fondo per l'anno 2000;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome espresso
nella seduta del 5 agosto 1999;
  Vista  la  nota  in  data  29  luglio 1999 con la quale il Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  ha
comunicato alla predetta Conferenza l'impegno del governo ad attivare
un  tavolo  tecnico  Stato-regioni  per  la  revisione dei criteri di
riparto da adottarsi per l'anno 2000;
  Vista  la  nota  in data 5 agosto 1999 con la quale il Ministero ha
reso  noto  al  coordinamento  tecnico  interregionale  della regione
Campania l'attivazione del predetto tavolo tecnico;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome espresso
nella  seduta  del  20  gennaio  2000  sullo  schema  di  decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri recante modifiche dei criteri
di riparto del Fondo integrativo per l'anno 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Destinazione del Fondo
  1. Nelle  more  dell'attuazione  del  disposto  dei commi 1, 2 e 3,
dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul
Fondo  di  intervento  integrativo  per  la  concessione dei prestiti
d'onore  e  delle  borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono
destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di
borse  di  studio  di  cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n.
390,  sino  all'esaurimento  delle  graduatorie  degli idonei al loro
conseguimento,   secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita'
di  trattamento  sul  diritto agli studi universitari". Nell'utilizzo
del  Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie
a disposizione, e' riconosciuta la priorita' di destinazione a favore
degli studenti di prima immatricolazione.
  2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province
autonome  utilizzano  prioritariamente  le  risorse  proprie e quelle
derivanti  dal  gettito  della  tassa  regionale  per il diritto allo
studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
  3. Le  eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate  dalle  regioni  e dalle
province autonome a:
    a) concessione   di  prestiti  d'onore  ai  sensi  delle  vigenti
normative regionali;
    b) concessione  di  contributi  integrativi delle borse di studio
finalizzati  alla  partecipazione degli studenti borsisti a programmi
di  studio  con  mobilita'  internazionale  con  priorita' per quelli
promossi dall'Unione europea;
    c) concessione   di   borse   di   studio   nell'anno  accademico
successivo.